Gestire un condominio richiede la manutenzione e la cura di beni comuni, come la pulizia, il verde, gli impianti e l’illuminazione.
La scelta dei fornitori per garantire questi servizi è fondamentale per la funzionalità e il decoro dell’edificio. Ma chi ha il potere e la responsabilità di sceglierli? Dipende dai casi.
La legge fa chiarezza su questo aspetto delicato della gestione e dell’amministrazione condominiale.
Chi sono i fornitori di un condominio?
I fornitori di un condominio sono tutti quei soggetti che, con la loro attività e i loro servizi, consentono l’utilizzo e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio condominiale.
In particolare, sono fornitori del condominio:
la società che eroga l’energia elettrica nelle parti comuni (illuminazione condominiale);
la ditta che si occupa della pulizia delle scale e del verde (giardiniere);
l’impresa appaltatrice (quando si devono eseguire lavori di manutenzione straordinaria;
l’avvocato (quando il condominio deve essere difeso in giudizio);
l’amministratore di condominio (si occupa della gestione ordinaria e straordinaria del condominio);
idraulico, elettricista, antennista e altri professionisti per la manutenzione degli impianti;
ditta di disinfestazione;
impresa di pulizia per la pulizia straordinaria;
fornitori di utenze (luce, acqua, gas, compagnia telefonica, internet service provider).
In aggiunta a questi, possono esserci altri fornitori a seconda delle esigenze specifiche del condominio. Ad esempio, un condominio con un impianto di piscina avrà bisogno di un fornitore per la manutenzione della piscina.
Un condominio con un giardino molto grande potrebbe avere bisogno di un giardiniere a tempo pieno.
Chi sceglie i fornitori del condominio?
La scelta dei fornitori del condominio dipende dal tipo di manutenzione da eseguire, e dall’urgenza degli interventi. Per legge, funziona come segue, a seconda dei casi:
In caso di manutenzione ordinaria: l’amministratore condominiale può scegliere autonomamente i fornitori per interventi di manutenzione ordinaria, come la pulizia delle scale o il giardinaggio;
In caso di manutenzione straordinaria: l’assemblea condominiale deve deliberare la scelta del fornitore per interventi onerosi come il rifacimento della facciata;
In caso di urgenza: in queste circostanze, l’amministratore può agire autonomamente.
Il condominio può scegliere i fornitori?
La responsabilità sulla scelta di fornitori in alcuni casi particolari ricade anche sui condòmini. Vediamo come funziona a seconda delle circostanze:
Chi sceglie l’avvocato: l’amministratore può scegliere l’avvocato per difendere il condominio in giudizio, senza previa autorizzazione assembleare;
Chi sceglie il tecnico: l’amministratore può nominare un tecnico per assistere l’avvocato in controversie che richiedono competenze specifiche;
Quando possono scegliere i singoli condomini: in casi urgenti, il singolo condomino, o i condomini, possono autonomamente chiamare un fornitore. La spesa sarà rimborsata solo se l’intervento risulterà realmente necessario.
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